Unioni Civili

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 con il regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile per le unioni civili, come previsto dall’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. Il decreto è  in vigore dal 29 luglio 2016

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp?previsiousPage=homepage&contentId=COM1257796

Il decreto statuisce che

Art. 1

1. Al fine di costituire un’unione civile, ai sensi della legge  20 maggio  2016,  n.  76,  di  seguito  denominata  legge,  due  persone maggiorenni  dello  stesso  sesso  fanno   congiuntamente   richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

  2. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare:

    a) il nome e il cognome, la  data  e  il  luogo  di  nascita;  la cittadinanza; il luogo di residenza;

    b)  l’insussistenza  delle  cause  impeditive  alla  costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.

  3. L’ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di  cui al comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta  e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone  conto  nel verbale, a  comparire di fronte a se’  in  una  data,  indicata  dalle parti, immediatamente successiva al termine di  cui  all’articolo  2, comma 1, per  rendere  congiuntamente  la  dichiarazione  costitutiva dell’unione.

  4.  Se  una  delle  parti,  per  infermità  o   altro   comprovato impedimento, è nell’impossibilità di recarsi  alla  casa  comunale, l’ufficiale si trasferisce  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte impedita e riceve la richiesta  di  cui  al  presente  articolo,  ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.

Artt. 2 e ss. omissis

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