Tribunale di Prato, 11/06/2016, n. 651

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 621/2014 promossa da:

——– e ——— con il patrocinio dell’avv. ————– elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio del difensore

ATTORI OPPONENTI

contro

——— S.P.A. con il patrocinio dell’avv. ——- elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio del difensore

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta, nel merito, IN TESI, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali in cui sono convenuti gli interessi corrispettivi e moratori (artt. 4 e 5) in quanto ritenute viziate di usura per superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/1996; conseguentemente, dichiarare e ritenere, anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell’art. 1815 c.c,. che per il mutuo de quo non sono dovuti interessi; conseguentemente condannare la ——- Banca alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti dai Sigg.ri ——- e ——- indicati nella somma di E 23.799,83 alla data dell’effettuazione dei conteggi di cui all’atto di precetto notificato, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi ex Cass. S.U. 16/7/2008 n. 19449, dal dovuto al saldo, disponendo in sentenza la compensazione fino al corrispondente credito della Banca secondo il ricalcolo del piano di ammortamento eseguito dal CTU nell’ipotesi sub 1 di cui al quesito; in denegato subordine, disporre la compensazione fino al corrispondente credito della Banca secondo il ricalcolo del piano di ammortamento eseguito dal CTU nell’ipotesi sub 2 di cui al quesito; ritenere illegittimamente e/o erroneamente disposta la segnalazione dei sigg.ri ———– e ————- alla Centrale Rischi della Banca di Italia e per l’effetto ordinare alla Banca di disporre l’immediata sospensione di detta segnalazione, nonché condannare la Banca al risarcimento del danno conseguente nella misura che sarà quantificata all’esito dell’espletanda istruttoria e/o in via equitativa. Tenuto conto dei limiti entro i quali è stata svolta l’indagine istruttoria ed al fine di evitare che possa determinarsi il non voluto effetto processuale della rinuncia alle ulteriori conclusioni precisate con l’atto di citazione, in via preliminare, in tesi ed in ipotesi, gli attori comunque concludono anche affinché il Giudice del Tribunale di Prato, Voglia in via preliminare, dichiarare la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal mutuo n. –omissis–, originariamente stipulato con S.p.A. con atto del 23/5/2008, rep. n. 9.617, a rogito del notaio Dott. —— di Montemurlo messo in notifica il 9/1/14 con l’atto di precetto; nel merito, IN TESI, affinché in conseguenza della nullità delle clausole contrattuali in cui sono convenuti gli interessi corrispettivi e moratori (artt. 4 e 5) in quanto ritenute viziate di usura per superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/1996, dichiarare non dovuta la somma di E 18.352,92 qualificata come interessi scaduti da oltre sei mesi e capitalizzata alla data dell’11/9/2012; IN IPOTESI, ritenuti praticati interessi in violazione del divieto di anatocismo, determinato il loro esatto ammontare all’esito dell’espletanda istruttoria, condannare conseguentemente la Banca alla loro restituzione, con rivalutazione ed interessi ex Cass. S.U. 16/7/2008 n. 19449, dal dovuto al saldo; IN ULTERIORE IPOTESI, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali in cui sono convenuti gli interessi corrispettivi in quanto ritenute viziate di violazione di indeterminazione del tasso a norma dell’art. 1284 c.c.; conseguentemente, dichiarare e ritenere, anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell’art. 1284 c.c,. la trasformazione di tutti gli interessi dovuti dal tasso convenzionale a quello tasso legale; conseguentemente, condannare la Banca alla restituzione dei maggiori interessi indebitamente corrisposti, pari alla differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto dovuto al saggio legale, che si indicano in E 12.175,01 o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda istruttoria, con rivalutazione ed interessi ex Cass. S.U. 16/7/2008 n. 19449, dal dovuto al saldo; IN OGNI CASO, ritenere illegittimamente e/o erroneamente disposta la segnalazione dei sigg.ri —— e —– alla Centrale Rischi della Banca di Italia e per l’effetto ordinare alla Banca di disporre l’immediata sospensione di detta segnalazione, nonché condannare la Banca al risarcimento del danno conseguente nella misura che sarà quantificata all’esito dell’espletanda istruttoria e/o in via equitativa.

IN VIA ISTRUTTORIA: insiste per l’ammissione della richiesta CTU tecnica relativamente a tutti gli aspetti indicati nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. del 30/10/14 in atti.

Con vittoria di spese e competenze professionali.”

Per PARTE CONVENUTA: in via istruttoria conclude per la rinnovazione della ctu o la chiamata a chiarimenti del ctu. Nel merito conclude come da comparsa di risposta non accettando il contraddittorio su domande o eccezioni nuove.

Fatto e diritto

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

——- e —– hanno proposto opposizione al precetto a loro notificato il 9.1.14 da ——- S.p.A., quale procuratore di Banca ——– S.p.A., per l’importo di E 194.110,57 in forza di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo n. –omissis–, originariamente stipulato con ——– S.p.A. con atto del 23.5.08 a rogito Notaio —–a di Montemurlo, rinegoziato con scrittura privata in data 11.9.12.

A fondamento dell’opposizione, producendo una consulenza tecnica da loro fatta eseguire, hanno dedotto i seguenti motivi:

1) la previsione nel contratto di mutuo 23.5.08 di interessi usurari con conseguente applicazione della regola di cui all’art. 1815 co. 2 c.c. e trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito; l’applicazione comunque dell’anatocismo, essendo gli interessi moratori calcolati sulle rate comprensive di una quota di interessi;

2) l’indebita capitalizzazione degli interessi nella scrittura 11.09.12;

3) l’indeterminatezza del tasso di interesse con conseguente applicazione, ai sensi dell’art. 1284 co. 3 c.c., del tasso legale.

Sulla base dei predetti motivi hanno dedotto la illegittimità della loro segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e richiesto che fosse ordinato alla banca la sospensione della stessa.

In via cautelare hanno richiesto la sospensione delle efficacia esecutiva del titolo notificato con il precetto.

——— S.p.A. si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell’opposizione.

In particolare ha contestato:

1) che siano stati previsti interessi usurari, sostenendo che non è possibile ricomprendere gli interessi moratori nel calcolo dell’usura; che comunque si tratta di interessi autonomi non cumulabili con gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso – soglia; che, infine, in quanto riconducibili alla clausola penale, siano da ridursi ai sensi dell’art. 1384 c.c.;

2) che sia stato applicato l’anatocismo e che vi sia stata indebita capitalizzazione degli interessi nella scrittura 11.9.12;

3) che gli interessi siano indeterminati.

Con ordinanza del 25.3.14 è stata respinta la richiesta di sospensione delle efficacia esecutiva del titolo.

La causa è stata istruita mediante produzione documentali e CTU contabile.

Al ctu è stato sottoposto il seguente quesito: “Verifichi il CTU se gli interessi pattuiti nel rapporto di mutuo oggetto di causa superino o meno il tasso – soglia tenuto conto di tutti gli oneri rilevanti ai fini della determinazione del tasso; nel caso di superamento del tasso soglia calcoli l’ammontare del debito degli opponenti nei confronti della banca secondo due ipotesi: 1) nessuna applicazione di interessi; 2) applicazione del tasso legale”.

Il ctu ha determinato il TEG complessivo, comprendente tutte le remunerazioni dell’operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali di recupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata ecc… Quanto alle spese per premi assicurativi ha considerato anche i premi di due polizze a copertura del rischio morte dei due mutuatari che, pur non essendo previste nel contratto, risultano connesse al credito e ne assicurano il rimborso. Questo giudice ritiene ciò corretto in ragione del collegamento negoziale tra le polizze ed il contratto di mutuo.

Considerando anche gli interessi di mora per i quali il contratto prevede il calcolo “su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto”, il TEG calcolato dal ctu supera il tasso soglia.

Nella fattispecie il piano di ammortamento è “alla Francese” con rate costanti nel tempo costituite da una quota di interessi, calcolati sul debito residuo della rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra la rata e la quota interessi.

Secondo il contratto gli interessi di mora, come sopra precisato, vengono calcolati, quanto alle rate scadute e non pagate, anche sulla parte di interessi corrispettivi della rata medesima, determinando il superamento del tasso soglia.

Nella fattispecie il calcolo degli interessi di mora ai fini della determinazione del TEG risulta imposto dalle previsioni contrattuali e determina il superamento del tasso soglia.

Non rileva che in base alla deliberazione CICR 9 febbraio 2000 art. 3 possa essere contrattualmente stabilito per i finanziamenti che siano dovuti interessi sulla rata di mutuo comprensiva di interessi, in quanto ciò esclude la illegittimità dell’anatocismo ma non che di questo, in quanto remunerazione del credito, non debba tenersi conto ai fini del calcolo del TAEG.

Né può condividersi l’assunto della banca secondo cui non dovrebbero considerarsi gli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso – soglia dell’usura.

In base all’art. 1 co. 1 d.l. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., convertito con modificazioni dall’art. 1 , L. 24/2001, : “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Inoltre la Corte Costituzionale con pronuncia 29/2002 sulla legittimità costituzionale della L. 24/2001 ha precisato che: “va in ogni caso osservato e il rilievo appare in sé decisivo- che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione- l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

In questo senso si richiamano numerose sentenze della Corte di cassazione (Cass. 5286/2000, 5324/2003, 602/2013, 350/2013).

Dalla misura usuraria degli interessi deriva, ai sensi dell’art. 1815 c.c., che nessun interesse sia dovuto.

Avendo il mutuatario pagato alla data del 31.10.12 l’importo di E. 38.027,58, e considerato, per effetto del citato art. 1815 co. 2 c.c., un piano di ammortamento ad interessi zero, alla data del 26.11.13 indicata in precetto, il debito maturato era di E. 14.227,75 e , quindi, superiore all’importo versato della somma di E. 23.799.93 (differenza tra E. 38.027,58 ed E. 14.227,75).

Ciò comporta che non si era verificato il mancato pagamento delle rate posto a presupposto della decadenza dal beneficio del termine, nonché, anche, che la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non era giustificata.

Di tale segnalazione deve pertanto disporsi la sospensione o rettifica. Quanto al risarcimento del danno, danno da ritenersi in re ipsa con riferimento al peggioramento della reputazione di buon pagatore del cliente – consumatore, in mancanza dell’allegazione di elementi specifici di valutazione, lo si liquida in via equitativa nella misura pari a circa il 10% delle spese del giudizio (comprese quelle di ctp).

Se alla data del precetto gli opponenti non erano debitori ma creditori della banca, deve conseguentemente affermarsi che quest’ultima al momento della notificazione del precetto non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata.

In accoglimento della conclusioni sopra trascritte deve altresì condannarsi la banca alla restituzione della somma di E. 23.799,83.

Sulla somma di E. 23.799,83 si richiedono anche la rivalutazione e gli interessi ex Cass. S.U. 16/7/2008 n. 19499 dal dovuto al saldo, senza precisare la data del dovuto.

Si ritiene doversi fare riferimento alla domanda di restituzione (e cioè alla data di notificazione dell’atto di citazione in opposizione, 10.2.14) e quanto al saldo, a quella della sentenza che deve disporre la compensazione tra le somme: pertanto la somma da riconoscersi è pari ad E. 24.150.

Si chiede infatti, anche, che in sentenza sia disposta la compensazione fino al corrispondente credito della Banca secondo il ricalcolo del piano di ammortamento eseguito dal CTU nell’ipotesi sub 1 di cui al quesito. Poiché secondo detto piano di ammortamento alla data del 31.5.16 il debito maturato vero la banca risulta pari ad E. 22.753,39, a detta data gli opponenti risultano ancora creditori per E. 1.396,61, somma che la banca deve essere condannata a pagare in loro favore con gli interessi dalla sentenza al saldo.

Le spese, comprese quelle di ctu come già separatamente liquidate, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Quanto alle spese di ctp, si ritiene di poterle riconoscere soltanto nella stessa misura liquidata al ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento della proposta opposizione dichiara che la banca convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti con riferimento al precetto notificato il 9.1.14;

condanna la banca a pagare in favore degli opponenti la somma di E 1.396,61, con gli interessi dalla sentenza al saldo, somma risultante dalla compensazione tra i contrapposti crediti alla data della presente sentenza;

dichiara erroneamente disposta la segnalazione dei sigg.ri ———- e ——— alla Centrale Rischi della Banca di Italia e ne dispone la rettifica o sospensione;

condanna la banca convenuta al pagamento in favore degli opponenti della somma di E 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno;

Condanna altresì la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in E 6,35 per spese imponibili, E 13.430,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, nonché le spese di ctp (E 4.588 oltre accessori di legge) e di ctu come già liquidate.

Prato, 30 maggio 2016

Depositata in Cancelleria il 11/06/2016