Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-11-2013, n. 26043

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5287/2012 proposto da:

INVESTIMENTI E GESTIONI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. VENETO 7, presso l’avvocato BRUNO DONATO, rappresentata e difesa dall’avvocato FAUCEGLIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

SAMUELE EPISCOPO S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. VENETO 7, presso l’avvocato BRUNO DONATO, rappresentata e difesa dall’avvocato FAUCEGLIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso successivo;

– ricorrente + ricorrente successivo –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO, FALLIMENTO INVESTIMENTI E GESTIONI S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 66/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato FAUCEGLIA GIUSEPPE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo, rigetto dei restanti.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 gennaio 2012 la Corte di appello di Salerno rigettava i reclami proposti dalla s.r.l. Samuele Episcopo e dalla s.r.l. Investimenti e gestioni avverso la sentenza in data 26 luglio 2011 con cui il Tribunale di Sala Consilina, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il loro fallimento. In particolare, la Corte di appello osservava che: A) il pubblico ministero aveva legittimamente formulato la richiesta di fallimento sulla base della segnalazione con cui il giudice dell’esecuzione di Sala Consilina, nell’ambito di una procedura esecutiva a carico della s.r.l. Samuele Episcopo, gli aveva indicato “in maniera sufficientemente specifica gli elementi” dai quali aveva desunto il possibile stato di decozione sia della predetta società, sia della s.r.l. Investimenti e gestioni, derivata dalla prima a seguito di una scissione; B) il rigetto, da parte del giudice delegato all’istruttoria, dell’istanza del difensore di estrarre copia della documentazione presentata dal p.m. a corredo della richiesta di fallimento, non aveva comportato un vizio della procedura sia perchè le reclamanti non avevano precisato nè quale fosse la documentazione nè quali fossero state le conseguenze lesive dell’esercizio del diritto di difesa, sia perchè, comunque, alle stesse era stata garantita la più ampia possibilità di esporre le loro ragioni; C) la duplice dichiarazione di fallimento con un’unica sentenza non aveva prodotto pregiudizi alle società; D) non vi era stata violazione dell’art. 2506 quater c.c., comma 3, secondo cui “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”; nella specie, infatti, la società scissa, cioè la s.r.l.

Samuele Episcopo, era inadempiente in relazione al debito di Euro 450.841,55, transitato nella nuova società, cioè la s.r.l.

Investimenti e gestioni, e quest’ultima, d’altro canto, era inadempiente in quanto subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al complesso patrimoniale trasferitole con la scissione. Inoltre la scissione era stata realizzata per finalità diverse da quelle tipiche, e cioè per attribuire alla s.r.l. Samuele Episcopo un apparente stato di solvibilità, realizzando così una ipotesi di abuso del diritto; E) lo stato di insolvenza era rimasto accertato dalle rilevanti esposizioni emerse nella procedura esecutiva a carico della s.r.l. Samuele Episcopo e non era escluso dalla contestazione di un credito senza dedurre elementi che consentissero un giudizio di serietà. Infine, quanto al dedotto intervento di un terzo che si era assunto i debiti delle società, difettava la prova che lo stesso si fosse reso cessionario dei crediti gravanti sulle due società.

La s.r.l. Samuele Episcopo e la s.r.l. Investimenti e gestioni propongono distinti ricorsi per cassazione, deducendo ciascuna quattro motivi di identico contenuto. I fallimenti della s.r.l.

Samuele Episcopo e della s.r.l. Investimenti e gestioni non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo dei ricorsi le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2506 quater c.c., comma 3, e della L. Fall., artt. 5 e 15, nonchè il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto conto della disciplina della scissione, configurando erroneamente una responsabilità solidale della società scissa (s.r.l. Samuele Episcopo) e della società beneficiaria (s.r.l.

Investimenti e gestioni) mentre la prima rispondeva solidalmente dei debiti trasferiti alla beneficiaria solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto rimastole, mentre la seconda rispondeva solidalmente dei debiti rimasti in capo alla società scissa solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferitole. Tali profili, al contrario, non erano stati indagati in sede di istruttoria prefallimentare e l’insolvenza di entrambe le società era stata rapportata all’insieme dei debiti originariamente in capo alla società alla s.r.l. Samuele Episcopo.

Il motivo è fondato. Nella specie, secondo quanto accertato dalla Corte di appello “la scissione in questione è stata realizzata per finalità non tipiche della scissione ma (trasferendo passività e mirate attività dalla società Samuele Episcopo s.r.l. alla Società investimenti e gestioni s.r.l.) finalizzate essenzialmente ad attribuire alla società Emanuele Piscopo s.r.l. un apparente stato di solvibilità”, sembra essersi realizzata una non consentita ipotesi di scissione c.d. negativa verso una società neocostituita.

Ricorre tale ipotesi quando il valore reale del patrimonio assegnato sia negativo. Tale scissione è da ritenere non consentita in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e conseguentemente non potrebbe aversi una distribuzione di azioni. Ciò nonostante, dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l’iscrizione dell’ultimo atto della scissione nel registro delle imprese (artt. 2506 quater c.c., comma 1; art. 2503 c.c., richiamato dall’art. 2506 ter c.c.), l’invalidità della scissione non può essere pronunciata (art. 2504 c.c., richiamato dall’art. 2506 ter c.c.). Ne consegue che, malgrado la ricorrenza di una non consentita ipotesi di scissione negativa, deve trovare piena applicazione il disposto dell’art. 2506 quater c.c., comma 3, e che la sussistenza dell’insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avendo riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società, tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione della L. Fall., artt. 51516 e 147, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile un unico procedimento per la dichiarazione di fallimento di più imprenditori.

Il motivo è infondato. Sebbene il procedimento per la dichiarazione di fallimento sia strutturato con riferimento ad un unico imprenditore, nulla impedisce che in un procedimento formalmente unico sia trattato congiuntamente l’accertamento dell’insolvenza di più imprenditori. Invero, la trattazione in un unico procedimento dell’istanza di fallimento verso più imprenditori può ammettersi per ragioni di connessione, in base ai principi generali, considerato che nella disciplina del procedimento camerale, e più specificamente in quella dettata dalla L. Fall., art.15, non si rinvengono previsioni contrarie o incompatibili (sulla applicabilità al procedimento camerale di norme relative al processo ordinario di cognizione v. Cass. 11 luglio 2013, n. 17205; Cass. 21 marzo 2001, n. 4037; Cass., 2 aprile 1985, n. 2260). Resta ferma, naturalmente, la necessità che all’esito dell’unitario procedimento gli eventuali fallimenti restino distinti.

Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione della L. Fall., art. 7, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile l’iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento in presenza di una segnalazione non di insolvenza, ma di possibile insolvenza, con una valutazione che, pertanto, non era stata effettuata dal giudice dal quale proveniva la segnalazione, ma dallo stesso pubblico ministero.

Il motivo è infondato. Invero, la segnalazione del giudice che abbia rilevato l’insolvenza in un procedimento civile è “un atto neutro”, privo ovviamente di contenuto decisorio ed assunto prima facie (Cass. 15 giugno 2012, n. 9857), mentre la valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza compete al pubblico ministero, che può eseguire, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti (Cass. 18 aprile 2013, n. 9409).

Con il quarto motivo le ricorrenti deducono la violazione della L. Fall., art. 15, ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il mancato rilascio di copia della documentazione acquisita dal pubblico ministero nella fase di presentazione dell’istanza di fallimento fosse irrilevante in mancanza della specifica indicazione della documentazione in relazione alla quale il mancato rilascio avrebbe inciso in maniera significativa sul diritto di difesa delle società. Infatti, il mancato rilascio della copia non aveva consentito alla difesa di esercitare il diritto di difesa ed aveva leso il contraddittorio.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, poichè le ricorrenti si lamentano del mancato rilascio di copia dei documenti acquisiti dal pubblico ministero senza dedurre che il Tribunale abbia su di essi fondato la propria decisione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi e rigetta gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2013