Gratuito Patrocinio: In G.U. la compensazione dei debiti fiscali degli avvocati

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 15 luglio 2016 che dà attuazione alle disposizioni previste nella L. n. 208/2015 la quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2016 i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione, sono ammessi alla compensazione con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA) .

Il decreto 15 luglio 2016 del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, specifica l’ambito di applicazione della misura di compensazione tra crediti e debiti.

Gli avvocati potranno compensare ogni imposta e tassa, anche l’imposta sul valore aggiunto, nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi, purché sussistano le seguenti condizioni:

– i crediti devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con relativo decreto;

– avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione;

– deve essere stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione, dei crediti portati in compensazione.

L’interessato deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione per ciascuna fattura elettronica, ovvero cartacea registrata. Detta opzione per il 2016 può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre 2017. A decorrere dall’anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp?previsiousPage=homepage&contentId=COM1257796

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